Quanti bagnini servono in piscina?

Uno sguardo al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996

Molti colleghi bagnini ci hanno scritto chiedendoci da quanti bagnini debba essere svolto il servizio di sorveglianza nella “loro” piscina. In Italia l’attività di sorveglianza nelle piscine viene normata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” con il seguente articolo:

Il D.M. all’articolo 14 recita:

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

Quando invece si tratta di piscine di categoria A2, ovvero turistiche e collettive, o di categoria B, condominiali/residenziali, il riferimento è il punto 4.1 dell’Accordo, che recita:

L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

Anche alle Regioni è dato potere normativo al riguardo nell’ambito delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati. Nel 2019 abbiamo assistito al tentativo di cambiamento della normativa nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il cambiamento che avrebbe ridotto la sorveglianza è stato poi abrogato.