Ferragosto in spiaggia: tra gavettoni e risse, qual è il vero ruolo del bagnino?

Ferragosto è tradizionalmente il momento di massima pressione per le spiagge italiane: affollamento record, stanchezza e goliardate come i classici gavettonati che, quando rivolti a persone sbagliate o non consenzienti, si trasformano in scintille per risse e aggressioni.

Di fronte all’isteria da battigia, la tentazione o la pressione di “fare ordine” è forte. Tuttavia, è fondamentale fare chiarezza sul ruolo di pubblica sicurezza dell’assistente bagnanti per evitare di commettere reati o mettere a rischio la propria vita.

Il quadro legale: chi è (e chi non è) il bagnino

Dal punto di vista del diritto penale e amministrativo:

  • Qualifica: Il bagnino è un esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 C.P.), NON un Pubblico Ufficiale e NON un Agente di Polizia Giudiziaria.

  • Mantenimento dell’ordine pubblico: NON rientra tra le sue competenze. Garantire l’ordine e la sicurezza pubblica spetta in via esclusiva alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera).

  • Poteri coercitivi: Il bagnino non possiede alcun potere d’imperio: non può identificare le persone, non può perquisire, non può infliggere sanzioni pecuniarie (multe) né fermare/arrestare qualcuno.

📋 Vademecum Operativo: Cosa PUÒ e Cosa NON DEVE Fare

Per gestire al meglio i momenti di tensione e tutelarsi dal punto di vista legale e personale, ecco la guida definitiva su competenze e limiti operativi.

🟢 COSA PUÒ FARE

  1. Prevenzione e richiamo verbale:

    • Può (e deve) far rispettare il regolamento dello stabilimento e le Ordinanze di Balneazione (locali e della Capitaneria).

    • Ha il diritto/dovere di richiamare verbalmente i bagnanti che mantengono condotte pericolose o moleste (es. lancio di gavettoni a soggetti fragili o non consenzienti).

  2. Attivazione delle Forze dell’Ordine:

    • È tenuto a segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi reato, rissa o minaccia all’incolumità pubblica chiamando il 112 (NUE) o il 1530 (Guardia Costiera).

  3. Raccolta dati in sicurezza:

    • Può limitarsi a memorizzare o annotare dettagli utili (orari, descrizioni dei facinorosi, direzioni di fuga) da riferire agli agenti al loro arrivo.

  4. Primo Soccorso:

    • Se la rissa provoca feriti, il suo compito – una volta ripristinata la sicurezza dell’area dalle Forze dell’Ordine – è prestare il primo soccorso sanitario nei limiti delle sue competenze.

🔴 COSA NON DEVE FARE

  1. NON deve intervenire fisicamente nella rissa:

    • L’articolo originale invitava a “non abbandonare il collega nella rissa”. In realtà, il bagnino non deve mai qualificarsi come ‘soggetto pacificatore’ gettandosi nella mischia. Non ha la preparazione, i dispositivi di protezione né la copertura legale per farlo.

  2. NON deve abbandonare la sorveglianza del mare:

    • La primaria responsabilità penale e civile del bagnino è la salvaguardia della vita umana in acqua. Abbandonare la torretta o la battigia per sedare o seguire un litigio a terra lascia il mare incustodito, configurando una grave omissione.

  3. NON deve inseguire o pedinare i facinorosi:

    • Seguire soggetti aggressivi in fuga è un’azione altamente imprudente che esula del tutto dalle sue funzioni e mette a repentaglio la propria incolumità.

  4. NON deve provocare o riprendere lo scontro da vicino:

    • Puntare uno smartphone in faccia a persone alterate per registrarle può esacerbare la violenza e far virare l’aggressione direttamente contro il bagnino.

In sintesi

A Ferragosto come durante tutto l’anno, il bagnino è un custode della sicurezza acquatica e un promotore della prevenzione a terra.

Di fronte a risse o minacce all’ordine pubblico, il suo strumento più efficace non sono le mani o l’ostentazione di un’autorità che non possiede, ma il fischietto per prevenire, la fermezza verbale per dissuadere e il telefono per chiamare chi ha il compito istituzionale di intervenire.