Cosa fare nel caso di una sanzione della Capitaneria di Porto

Può succedere che durante un’ispezione della Guardia Costiera si venga trovati in difetto ( o presunto difetto).

La violazione dell’Ordinanza di Balneazione può manifestarsi in aspetti lievi o più eclatanti.

Molto dipende da chi effettua il controllo e da come vi ponete durante il controllo.

Come già suggerito altre volte è importante non fare polemica e far terminare l’ispezione il prima possibile. Durante l’ispezione continuate a controllare i bagnanti e non date mai le spalle allo spazio acqueo.

In alcuni casi l’ispezione può giungere alla comminazione di una sanzione in altri casi in un secondo controllo per verificare che tutte le violazioni riscontrate nel primo controllo vengano sistemate.

Possiamo immaginare che se l’ispezione trova il catarifrangente del salvagente anulare assente o usurato possa decidere di tornare a verificare se lo avete messo a posto, altra cosa è se l’ispezione trova l’assistente bagnanti sdraiato su un lettino a prendere il sole o a giocare a pallavolo sulla riva!

In quel caso procederanno immediatamente alla sanzione.

Ma se ritenete di essere vittima di un fraintendimento non rassegnatevi al pagamento perché avete ancora più di una possibilità. 

Abbiamo chiesto un’approfondimento all’Avvocato Piliego che ci risponde qua sotto.

L’Assistente bagnanti è lo “specialista che veglia sulla sicurezza di chi frequenta piscine e stabilimenti balneari marini o lacuali”
Egli, quindi, risponde personalmente della sicurezza degli utenti, tanto da poter incorrere, anche simultaneamente, in responsabilità civile, penale ed amministrativa.
Quanto alla responsabilità amministrativa, l’A.B. incorre in tale responsabilità quando viola le Ordinanze della Capitaneria di Porto.
L’Ordinanza di Sicurezza Balneare, quindi, altro non è che un provvedimento amministrativo atto a disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione.
In sintesi, la Capitaneria di Porto, verificata la violazione dell’ordinanza, che richiama esplicite disposizioni di legge (codice della navigazione) comminerà la sanzione amministrativa.
La Guardia Costiera, evidenziata una condotta contraria alla normativa da parte dell’A.B., deciderà di emettere un verbale.
A questo punto, è bene sapere che l’intero iter procedimentale amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689/81 nota come c.d. “legge di depenalizzazione” grazie alla quale il legislatore avvertì l’esigenza di togliere rilevanza penale a quei comportamenti che venivano considerati
marginalmente offensivi degli interessi della collettività.
Ebbene, la predetta legge stabilisce che nel contesto del Verbale (anche di quello della Capitaneria) deve essere indicata la facoltà per l’autore della presunta violazione di presentare opposizione all’accertamento con l’indicazione dell’Amministrazione competente a riceverla, nonché del termine entro il quale questa può essere presentata.
L’art. 18 della Legge n. 689/81 consente poi agli interessati di far pervenire all’Autorità competente i c.d. “scritti difensivi” e documenti e chiedere anche essere sentiti personalmente (c.d. richiesta di audizione).
Ad esempio, l’A.B., asserito trasgressore, entro il termine prescritto, può avvalersi

i) della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, il cui importo viene calcolato secondo i criteri indicati all’art. 16 L. 689/81 o può, invece,

ii) preferire di rimettersi al giudizio dell’Autorità competente (ergo, Capitaneria di Porto).

Scopo dello scritto difensivo (o della richiesta di audizione) è quello di instaurare un contraddittorio, al fine di consentire all’Amministrazione sanzionante di confermare o ridurre o, addirittura, escludere la responsabilità contestata.

Unitamente allo scritto difensivo, o in occasione dell’audizione, l’A.B. potrà offrire la propria interpretazione del/i fatto/i contestati, producendo anche dichiarazioni di eventuali testimoni (il cui valore probatorio è rimesso alla libera valutazione dell’Autorità amministrativa).
Se, nonostante la presentazione di scritti difensivi, accompagnata o meno dall’audizione personale, l’Autorità amministrativa ritenga fondato l’accertamento e decida di emettere l’ordinanza- ingiunzione, in essa sarà determinata la somma dovuta per la violazione e ne verrà ingiunto il
pagamento.
Avverso l’ordinanza, ai sensi degli artt. 22 e 23 Legge n. 689/81, è possibile proporre opposizione al Giudici di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla sua notificazione.
Purtroppo, se anche l’opposizione dovesse essere rigettata, il Giudice di Pace confermerà l’ingiunzione e l’ammontare della sanzione indicata nell’ordinanza.

Come preparare il ricorso

1. Preparazione del Ricorso

  • Documentazione: Raccogli tutta la documentazione relativa alla sanzione, inclusi il verbale di accertamento e qualsiasi altra comunicazione ricevuta.
  • Motivazioni: Identifica chiaramente le ragioni per cui ritieni che la sanzione sia ingiusta o errata. Questo può includere errori procedurali, mancanza di prove o circostanze attenuanti.

2. Redazione del Ricorso

  • Forma Scritta: Il ricorso deve essere presentato in forma scritta. Non è necessario l’uso di carta intestata, ma il documento deve essere chiaro e leggibile.
  • Contenuto: Assicurati di includere:
    • I tuoi dati personali (nome, indirizzo, contatti).
    • I dettagli della sanzione (numero del verbale, data, luogo dell’infrazione).
    • Le motivazioni del ricorso, spiegate in modo chiaro e dettagliato.
    • Eventuali prove a supporto (fotografie, testimonianze, documenti).

3. Presentazione del Ricorso

4. Tempistiche

  • Termini: Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della sanzione.

5. Esito del ricorso

  • Udienza: Una volta presentato il ricorso, è possibile che verrà fissata un’udienza di fronte al Comandante entro i 60 gg.
  • Decisione: Ad ogni modo entro 60 giorni il Comandante dovrà decidere se accogliere il ricordo annullando o riducendo la sanzione. In caso contrario, la sanzione rimarrà valida.

Consigli Utili

  • Assistenza Legale: Anche se non è obbligatorio, può essere utile consultare un avvocato specializzato in diritto amministrativo per assistenza nella redazione e presentazione del ricorso.
  • Nel caso in cui il ricorso venisse respinto puoi rivolgerti al Giudice di Pace (Tribunale Amministrativo). In questo caso avrai necessità di essere affiancato da un legale.

Questo articolo è stato scritto in collaborazione con:

Daniela Piliego / Laureata nel 2005 con il massimo dei voti e Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, sono iscritta all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di La Spezia ove svolgo la libera professione di avvocato civilista.
Negli anni ho maturato una solida competenza nel diritto civile e, in particolare, in materia di diritto di famiglia, recupero crediti, contrattualistica e infortunistica stradale.
Da qualche anno, grazie all’attività di formatrice nei corsi per il conseguimento del brevetto Assistente Bagnante F.I.N. ho sviluppato un grande interesse per il profilo della loro responsabilità amministrativa, civile e penale, di cui seguo le evoluzioni giurisprudenziali e le eventuali modifiche legislative che abbiano rilievo con la mansione svolta”.